Art. 1.
(Disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli storici).

      1. La presente legge garantisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione al fine di essere autorizzate a certificare i veicoli storici.
      2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.
      3. Sono associazioni riconosciute l'Automotoclub storico italiano (ASI), l'Associazione amatori veicoli storici (AAVS), in quanto federate alla Fédération Internationale Véhicules Anciens (FIVA); il Registro storico Lancia, il Registro italiano Fiat, il Registro italiano Alfa Romeo, la Federazione motociclistica italiana (FMI), riconosciuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge; l'Automobile Club Italiano (ACI).
      4. Le nuove associazioni che intendono ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 6 devono documentare che ad esse sono associati un numero minimo di venti club o scuderie, che sono operativi da almeno tre anni e che hanno un numero minimo di soci iscritti, che non deve essere inferiore a trenta per ogni club; dette associazioni devono inoltre essere riconosciute da parte della FIVA.
      5. Le associazioni conservano i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai richiedenti.

 

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      6. Presso il Ministero dei trasporti è istituito un registro al quale i soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono essere iscritti.
      7. Le associazioni rilasciano su richiesta dei proprietari, senza alcun obbligo di associazione, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, una certificazione di storicità che dà diritto a richiedere una targa di identificazione, secondo quanto specificato con regolamento del Ministro dei trasporti, con il suffisso «H» (historicum), da affiancare alla targa di origine del veicolo.
      8. Le associazioni, con il patrocinio dello Stato, pongono in essere ogni iniziativa per incoraggiare la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli storici. A tale fine è istituita una commissione, composta dai rappresentanti delle associazioni, che ha il compito di identificare i veicoli di età inferiore a trenta anni di cui deve essere promossa e incentivata la conservazione. Tale identificazione avviene con criteri di merito e con criteri oggettivi, basati sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati. Il rilevamento avviene con il supporto dell'ACI. I veicoli di cui al secondo periodo sono assimilati ai veicoli di interesse storico e sono loro attribuite le stesse agevolazioni in materia di circolazione concesse ai veicoli storici. Il pagamento della tassa di possesso può avvenire per periodi trimestrali al fine di evitare il pagamento in periodi di mancato utilizzo del veicolo.